fbpx
Pignoramento.

Pignoramento.

Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. È l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).

La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.

In primo luogo, è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest’ultimo atto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato. Tale termine non può essere minore di dieci giorni.

beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Contro gli atti di disposizione materiale la garanzia è fornita in due modi:

  • preventivamente, attraverso l’istituto della custodia (artt. 520-522, 546, 559 e 560 c.p.c.);
  • successivamente, attraverso l’impiego delle pene (artt. 388 e 388 bis c.p.);

Atti di disposizione che non hanno effetto, posti in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti, sono ad esempio:

  • gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri;
  • le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  • le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  • le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
  • le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa;
  • gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno come oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento;
  • gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se non trascritti anteriormente al pignoramento.
  • Il pignoramento deve contenere, oltre l’ingiunzione di cui sopra (art. 492 c.p.c):
    • l’invito al debitore a fare dichiarazione di residenza – o ad eleggere domicilio – in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria del giudice;
    • l’avvertimento che il debitore possa chiedere, depositando apposita istanza in cancelleria, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciò depositando in cancelleria un’apposita istanza e una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
    • Secondo l’art. 2740 del codice civile, la responsabilità patrimoniale del debitore comprende tutti i suoi beni presenti e futuri, con le limitazioni di legge.

      Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi.

      • Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l’ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano;
      • Se sono indicati beni immobili, l’ufficiale giudiziario procede con le forme dell’espropriazione immobiliare;
      • Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione.

      Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.

    • Pignoramento di beni immobili

    • Ha per oggetto beni immobili. In particolare, una banca o una società finanziaria possono presentare la richiesta perché il pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di finanziamento (o dell’importo totale, se è una singola quota) non è stato saldato, è stato saldato solo in parte e/o il pagamento è avvenuto oltre la scadenza prevista.

      L’ipoteca può essere iscritta o si può dare avvio alla procedura di espropriazione soltanto per crediti di importo pari almeno a 20.000 euro[4].

      L’art. 642 c.p.c. prevede l’immediata esecutività dei decreti ingiuntivi solamente nel caso di giustificata urgenza, con onere della prova a carico del creditore richiedente. Il semplice ritardo nel pagamento non giustifica in sé un carattere di urgenza, che è invece previsto se c’è pericolo di un trasferimento di beni mobili (denaro e titoli) e, per i beni immobili, se c’è il pericolo che siano intestati a persona diversa oppure venduti per impedirne il pignoramento.

      L’immediata esecutività comporta l’iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall’entità del credito da recuperare. L’ipoteca riguarda solo i beni immobili, e non sempre precede il pignoramento, ed è richiesta generalmente per crediti che sono pari a 1/3 del valore del bene ipotecato o per gli altri motivi che determinano un carattere di urgenza. L’ipoteca prevede il diritto di seguito, la possibilità per il creditore ipotecario di far pignorare e vendere all’incanto il bene, a prescindere da eventuali passaggi di proprietà, e dalla presenza di intestatari a persone estranee al rapporto di credito.

      La valutazione del bene per un pignoramento (gravato o meno da ipoteca) avviene a cura di periti incaricati dal giudice, e non a cura del creditore, per l’ovvia ragione che egli potrebbe sottostimare il valore di mercato del bene per poterlo ricomprare a un prezzo di realizzo durante l’asta. Se le sessioni d’asta sono più volte disertate, nelle successive il prezzo base del bene è progressivamente ribassato.

      La legislazione non prevede un criterio di proporzionalità fra il credito da garantire e il bene pignorato. Spesso il creditore sceglie la casa perché è un bene immobile e difficilmente si riesce a vendere nel tempo di alcuni mesi previsto dalla procedura, mentre un bene mobile può essere sottratto ed eventualmente con danno e truffa dell’acquirente, se il bene era stato sottoposto nel frattempo a ipoteca dal giudice.

      Ne risulta che il pignoramento di immobili avviene anche per crediti di valore molto minore; la valorizzazione al costo storico di acquisto anziché al valore corrente di mercato non tiene conto degli eventuali lavori di messa a norma e di allargamento apportati all’immobile negli anni, e soprattutto della forte rivalutazione dei prezzi delle case nel tempo.
      Per di più, è una prassi dichiarare un valore catastale parecchio inferiore al prezzo pagato per l’acquisto, perché sul valore catastale saranno poi calcolate le imposte sulla casa. Un prezzo molto basso facilita la vendita all’incanto e assicura al creditore tempi rapidi di recupero, se non dell’acquisto di un immobile a prezzi di realizzo.

      D’altra parte, il debitore potrebbe trovarsi privato di una fissa dimora, e con una differenza (rispetto al ricavato della vendita all’incanto) che non è sufficiente ad acquistarne una nuova, essendo l’immobile venduto al costo storico e non ai prezzi correnti. Più in generale, la perdita a causa di una vendita del bene a prezzi inferiori a quelli correnti può essere vista come una “sanzione” per il ritardo di un pagamento, l’equivalente di una multa, molto più alta dell’importo da restituire.

      Il creditore può avere un evidente interesse al pignoramento dei beni, se la vendita all’incanto, in quanto creditore privilegiato, gli assegna buone probabilità di acquistare beni sottocosto, a volte di importi molto maggiori del credito vantato, per rivenderli eventualmente in secondo momento al prezzo corrente di mercato e lucrare la differenza.
      Il creditore può avere un interesse a un rimborso non immediato del credito, perché a ogni tornata d’asta il prezzo di partenza (e probabilmente di vendita) sono progressivamente ribassati.

      Mentre l’ingiunzione e l’eventuale successiva ipoteca sono notificati da un ufficiale giudiziario al proprietario del bene, la notifica non avviene in caso di pignoramento. L’ipoteca dura finché il credito non è stato completamento risarcito, e non viene progressivamente rilasciata nel caso di un rimborso del credito suddiviso in più rate.

      La segnalazione dell’insolvenza alla Centrale Rischi Interbancaria esclude tali soggetti dall’accesso al credito, mentre l’ingiunzione di pagamento blocca l’operatività finanziaria di questi ultimi.

0 Condivisioni
Chiudi il menu