Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (scritta o orale) di riduzione del pignoramento.
Il giudice può disporre anche d’ufficio la riduzione del pignoramento.
La riduzione può essere proposta o disposta in qualsiasi fase dell’esecuzione fino alla vendita dei beni. Se è iniziata l’esecuzione immobiliare la decisione è pronunciata dal giudice di quest’ultima.
Ordinanza di riduzione Il giudice dispone la riduzione del pignoramento con ordinanza, sentiti il creditore pignorante e gli eventuali creditori intervenuti. In particolare, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che egli ritiene più opportuno.
Se l’espropriazione è eccessiva per dolo o colpa, il giudice può anche condannare il creditore procedente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.