Molto spesso si parla del fondo patrimoniale come di un sistema per tutelare la casa dal pignoramento, anche se avviato per debiti nei confronti dello Stato. Ma è proprio così? A dare una risposta è una recente sentenza della Cassazione.
Bisogna partire dal principio che, sebbene il fondo patrimoniale sia uno scudo nei confronti di eventuali aggressioni, pignoramenti, da parte dei creditori, non può essere opposto se il debito nasce per far fronte a esigenze famigliari. È il caso, ad esempio, di spese condominiali. In quest’ultimo caso, ad esempio, l’amministratore di condominio può dare inizio a un’esecuzione forzata di una casa presente nel fondo patrimoniale.
Secondo l’ordinanza della Cassazione n 8881/18 dell’11 aprile 2018, una casa nel fondo patrimoniale può essere oggetto di pignoramento se i debiti sono stati contratti per i bisogni della famiglia, o se si tratta di imposte collegate a tali bisogni. Questo vuol dire che nel caso in cui il contribuente non paghi le tasse collegate al reddito, all’impresa o alla casa, è inutile andare dal notaio e creare il fondo patrimoniale. La casa rimane in ogni caso pignorabile, anche nel caso in cui il debito sia posteriore alla costituzione del fondo. Tocca al debitore dimostrare che il debito contatto è estraneo alle esigenze famigliari.
In generale l’orientamento dei giudici è quello di ritenere sempre possibile l’ipoteca sulla casa nel fondo patrimoniale, una misura cautelare che non implica necessariamente il pignoramento.
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La casa nel fondo patrimoniale è pignorabile? (La legge per tutti)