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Fisco: Pignoramento e Ipoteca di casa con espropriazione.

Fisco: Pignoramento e Ipoteca di casa con espropriazione.

Vediamo come funziona il pignoramento di casa o l’ipoteca e quando è possibile procedere con l’espropriazione forzata di casa in quanto vi sono delle procedure da seguire.

Differenza tra espropriazione, pignoramento e ipoteca

Tra esproprio e pignoramento non ce ne sono in quanto il pignoramento è l’atto con cui vengono sottratti forzatamente i beni del soggetto debitore e che viene disciplinato dagli articoli 483 a 604 del codice di procedura civile e rappresenta il primo atto tendente a monetizzare i beni o valori mobiliari o immobiliari per soddisfare i creditori secondo il loro gradi di importanza. Il pignoramento invece si differenzia sostanzialmente dall’iscrizione dell’ipoteca in quanto nel primo non si dispone più del bene mentre nell’ipoteca il bene lo si può vendere anche a terzi o continuare a disporre come nel caso dell’auto o di n macchinario. L’ipoteca inoltre dovrà precedere il pignoramento.

Limite minimo per l’espropriazione o il pignoramento

Esistono dei limiti di importo al di sotto dei quali no potrà procedersi al pignoramento della casa da parte per esempio dell’agenzia delle entrate. Tale valore deve essere superiori a 120 mila euro e sempre che i crediti siano scaduti da almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria. I 120 mila euro si considerano complessivamente verso ciascun debitore.

La limitazione dell’esecuzione forzata o pignoramento sulla prima casa non vale nel caso di abitazioni di lusso  ossia parliamo non solo di case o appartamenti ma anche di ville (categoria catastale A/8)  o castelli (categoria A/9).

 

 

 

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