Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma. (1)
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 13, comma 1, lett. u), D.L. 27.06.2015, n. 83, con decorrenza dal 27.06.2015, convertito in legge dalla L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015, ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, (Quando sia stata già disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al D.L. 27.06.2015, n. 83 si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita) e poi dall’art. 4, comma 1, lett. e-bis), D.L. 03.05.2016, n. 59, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.06.2016. n. 119 con decorrenza dal 03.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.”.
(2) Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.L. 14.02.2016, n. 18 con effetto per gli atti emessi dal 16.02.2016 fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui presente articolo, ovvero di una procedura di vendita di cui al di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Codice di procedura civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253
Codice di procedura civile
Approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
LIBRO TERZO. Del processo di esecuzione – TITOLO SECONDO. Dell’espropriazione forzata – CAPO QUARTO. Dell’espropriazione immobiliare – SEZIONE TERZA. Della vendita e dell’assegnazione – PARAGRAFO TERZO.